È STATO ASSOLTO IL MEDICO DI LLEIDA PROCESSATO PER AVER TRASFUSO UN TESTIMONE DI GEOVA – 2a PARTE LA SENTENZA

La Corte chiarisce la “portata limitata” del documento di volontà preventiva che il paziente, testimone di Geova, ha firmato contro la trasfusione, in una sentenza di cento pagine.

Una dottoressa del pronto soccorso dell’ospedale Arnau di Vilanova (Lleida) ha dovuto aspettare tre mesi e mezzo per scoprire se è stata condannata penalmente per il reato di aver salvato la vita di un uomo, un testimone di Geova . 

Finalmente, il Tribunale penale numero 2 di Lleida ha emesso una sentenza, lunga quasi cento pagine, che spiega buona parte di questa attesa. “Il giudice si è preso il suo tempo, ma ha emesso un’ottima sentenza che chiarisce la situazione e che, senza dubbio, sarà un punto di riferimento in questa vicenda”, ha detto Carlos López, avvocato del medico e membro del servizio di responsabilità professionale. del Consiglio Generale delle Facoltà Mediche della Catalogna,  dove si occupa di questioni penali.

I fatti giudicati risalgono all’estate del 2016, quando il denunciante, un uomo di poco più di 50 anni, si presentò al pronto soccorso di Arnau de Vilanova  con un’emorragia digestiva . La dottoressa è stata assolta dai reati di lesioni, coercizione e contro l’integrità morale, di cui l’accusava la paziente, alla quale aveva eseguito una trasfusione di sangue, indispensabile per affrontare un’emorragia digestiva .

DIRETTIVE ANTICIPATE E CONSENSO INFORMATO

Il processo, la cui ultima udienza si è conclusa il 1° gennaio di quest’anno, si è concentrato sulla valutazione di due documenti essenziali in ambito medico : le direttive anticipate che il paziente aveva registrato anni prima e che contenevano il suo rifiuto alle trasfusioni e il documento di consenso informato , che l’ il medico del Pronto Soccorso gli ha somministrato, affinché potesse rifiutare o accettare la trasfusione indispensabile per restare in vita. 

I Testimoni di Geova basano parte della loro accusa sul fatto che il paziente aveva registrato il documento delle direttive anticipate con un chiaro rifiuto all’intervento proposto e, tuttavia, il modulo di rifiuto delle cure non era firmato. 

IL LIMITE DELL’ANTICIPO SARÀ DOCUMENTATO

Ebbene, secondo la sentenza e evidenziata dal legale del medico, il giudice stabilisce una limitazione, ai fini di legge, del documento delle direttive anticipate affermando che “esso non costituisce né implica l’ultima dichiarazione di volontà del paziente, e deve essere informato”. alla data degli eventi dell’intervento medico necessario.” Così è stato.

Il medico accusato ed ora assolto ha informato il paziente del rischio vitale che comportava il rifiuto della trasfusione e il paziente non ha firmato il documento di rifiuto della trasfusione . Cosa che il giudice evidenzia quando afferma che “l’iniziale rifiuto del paziente [riportato nelle direttive anticipate] non è stato successivamente confermato dalla firma del documento di rifiuto delle cure offerte, sollevando dubbi da parte dei medici, dell’imputato e degli imputati”. testimone, se quella fosse la vera volontà del paziente. 

TESTIMONE DI GEOVA

Buona parte delle cento pagine della sentenza sono dedicate a sottolineare, con varie prove, che non era chiara la volontà del paziente di negare le cure . Inoltre il medico “aveva sufficienti ragioni per dubitare di quale fosse la vera volontà del paziente”. 

Non ha firmato il documento di rigetto e, inoltre, i parenti del paziente hanno esortato gli operatori sanitari a salvargli la vita. 

CHIAMATA AL TRIBUNALE DI TURNO

C’è stata una chiamata al tribunale di turno, da parte dell’équipe medica , e hanno detto all’équipe medica che non potevano fare nulla, perché con il paziente cosciente, la decisione spettava a lui. Poi, il medico curante è intervenuto e ha deciso di effettuare le trasfusioni al paziente che presentava già un grave peggioramento. 

QUALE TUTELA GIURIDICA SUPPORTA LA DECISIONE DEL MEDICO DI EFFETTUARE UNA TRASFUSIONE?

Ebbene, nell’ambito di quanto detto in tema di direttive anticipate e di consenso informato, la sentenza richiama l’articolo 9 b) della Legge sull’autonomia del paziente , il quale recita: “I medici possono compiere interventi clinici essenziali a favore della salute del paziente”. salute, senza necessità del suo consenso, nei seguenti casi: b) Quando esiste un rischio grave e immediato per l’integrità fisica o mentale del paziente e non è possibile ottenere la sua autorizzazione, consultazione, quando le circostanze lo consentono. , ai suoi parenti o a persone a lui effettivamente legate”. E, prosegue il giudice nella sentenza: “Tutto ciò nel rispetto di un dovere professionale, tutelato anche dal comma 7 dell’articolo 20 del codice penale , il quale dice: Chi agisce nell’adempimento di un dovere o nel legittimo esercizio di un diritto, un ufficio o una carica”.

LINEE GUIDA PER L’AZIONE NELLE TRASFUSIONI DI SANGUE 

Se si presta attenzione alle linee guida cliniche per l’assistenza ai pazienti che rifiutano le trasfusioni di sangue, come spiegato dall’esperto della difesa o quelle trovate sullo stesso sito web del canale sanitario della Generalitat della Catalogna , “si precisa che Nei pazienti coscienti e competenti ( maggiorenne in ogni caso), il medico deve rispettare la volontà del paziente se è accertato che il suo rifiuto costituisce una manifestazione inequivocabile di volontà , purché abbia compreso il suo stato clinico e non sia influenzato da pressioni esterne”. 

Il giudice capisce che, in questo caso, “non c’è stata alcuna dimostrazione inequivocabile della volontà del paziente”, cioè il rifiuto del paziente non è “inequivocabile”. 

Importante a questo punto è che “il paziente non si sia opposto fisicamente alla somministrazione del sangue una volta iniziato il trattamento”. E le trasfusioni durarono diverse ore. 

CONCLUSIONE 

La conclusione del giudice è che: ” Non siamo di fronte ad un caso in cui l’imputato trasfonde contro la volontà cosciente, manifesta ed esteriorizzata del paziente, indipendentemente dalle sue convinzioni religiose e dalla sua volontà contraria alle cure, ma piuttosto ad un caso in cui che l’imputata prende una decisione medica professionale di fronte alle condizioni cliniche di un paziente che si presenta al pronto soccorso in una situazione di pericolo di vita e che non si assume nemmeno le conseguenze personali che la trasfusione avrebbe per la sua convinzione religiosa, o le conseguenze che un suo rifiuto avrebbe sulla sua vita, tanto che, di fronte all’inerzia del soggetto riguardo al modo di procedere in quel dilemma personale , il professionista agisce nell’esercizio della sua professione o mestiere in conformità con la clinica linee guida per l’azione.

La sentenza del tribunale penale ammette appello e Carlos López, l’avvocato del medico, presume che i Testimoni di Geova faranno ricorso al Tribunale provinciale . Lo dice però con calma per “la solidità della sentenza” e ritiene che “le possibilità di revoca siano nulle o molto molto esigue”.

il diario medico

LEGGI LA 1a PARTE – IL PROCESSO – CLICCANDO QUI:

https://www.quovadisaps.com/2024/04/19/le-trasfusioni-ai-testimoni-di-geova-continuano-a-mettere-i-medici-sul-banco-degli-imputati-1a-parte-il-processo/

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